Approfondimenti sulla Direttiva Europea sull’Accessibilità (EAA).

Approfondimenti sulla Direttiva Europea sull’Accessibilità (EAA).

La Direttiva (UE) 2019/882, recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022, impone obblighi di accessibilità a tutte le aziende, sia pubbliche che private, che producono prodotti o offrono servizi regolamentati dalla normativa. Questa mira a garantire l’accessibilità per persone con disabilità, eliminando barriere che ostacolano la fruizione di tecnologie e servizi essenziali.

Di seguito, una panoramica dettagliata dei prodotti e dei servizi regolamentati, con spiegazioni esaustive delle loro caratteristiche e applicazioni.

Prodotti Regolamentati.

Secondo l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 82/2022, i prodotti soggetti ai requisiti di accessibilità includono:

  1. Sistemi hardware e sistemi operativi informatici per consumatori
    • Rientrano computer, laptop, tablet e dispositivi simili destinati a un uso domestico o personale.
    • I sistemi operativi forniti con questi dispositivi devono garantire accessibilità integrata, come lettori di schermo, opzioni di ingrandimento e supporto per dispositivi di input alternativi.
  2. Terminali self-service per pagamento e fornitura di servizi
    • Esempi: Sportelli automatici (ATM), macchine per l’emissione di biglietti, terminali per check-in e chioschi interattivi per la fornitura di informazioni.
    • Esclusioni: Terminali integrati in veicoli (es. schermi installati in automobili o autobus).
  3. Apparecchiature terminali con capacità interattive per comunicazioni elettroniche
    • Include dispositivi come smartphone, tablet e telefoni fissi avanzati che consentono l’accesso a servizi di chiamata, messaggistica e connessione a internet.
  4. Apparecchiature terminali per accedere ai servizi di media audiovisivi
    • Dispositivi come smart TV, decoder e set-top box, che devono supportare funzionalità accessibili come sottotitoli, audiodescrizioni e menu navigabili da persone con disabilità.
  5. Lettori di libri elettronici (e-reader)
    • Questi dispositivi devono garantire accessibilità, come la possibilità di regolare caratteri, dimensioni del testo, contrasto e integrazione con tecnologie assistive.

 

Servizi Regolamentati.

L’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 82/2022 identifica una serie di servizi che devono conformarsi ai requisiti di accessibilità. Ecco un approfondimento:

  1. Servizi di comunicazione elettronica
  • Rientrano servizi di telefonia (fissa e mobile), messaggistica e accesso a internet.
  • Esclusione: Sono esclusi i servizi di trasmissione per comunicazioni da macchina a macchina (M2M), ad esempio i sistemi IoT.
  1. Servizi per l’accesso a media audiovisivi
  • Comprende piattaforme di streaming video e audio, canali televisivi online e servizi di noleggio contenuti multimediali.
  • I servizi devono offrire:
    • Sottotitoli per i non udenti.
    • Audiodescrizioni per i non vedenti.
    • Opzioni di navigazione accessibile nei menu.
  1. Servizi di trasporto passeggeri
  • Include il trasporto aereo, ferroviario, su strada e per vie navigabili, sia urbano che regionale. Gli obblighi di accessibilità riguardano:
    • Siti web: Devono fornire informazioni di viaggio e prenotazioni accessibili.
    • Applicazioni mobili: Devono offrire funzionalità equivalenti ai siti web.
    • Biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica: Devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con disabilità.
    • Informazioni di viaggio in tempo reale: Comprendono aggiornamenti su orari e percorsi, forniti tramite schermi interattivi accessibili situati nell’UE.
    • Terminali self-service interattivi: Devono permettere l’utilizzo a persone con disabilità fisiche, visive o uditive.
  1. Servizi bancari per consumatori
  • Comprendono conti correnti, strumenti di pagamento elettronici, sportelli bancomat e piattaforme di home banking.
  • Gli obblighi includono l’accessibilità di applicazioni, siti web e dispositivi fisici come ATM.
  1. Libri elettronici (e-book) e software dedicati
  • Gli e-book devono consentire la personalizzazione della visualizzazione (es. caratteri, contrasto) e essere compatibili con tecnologie assistive come i lettori di schermo.
  1. Servizi di commercio elettronico
  • Comprendono tutti i portali e le applicazioni mobili per l’acquisto di beni e servizi.
  • Devono rispettare i requisiti di accessibilità per garantire che le transazioni (dalla navigazione del sito all’acquisto) siano utilizzabili da tutti.


Requisiti di accessibilità.
I requisiti di accessibilità previsti per conformarsi alla norma EN 301 549 e, di conseguenza, alla Direttiva Europea sull’Accessibilità (EAA) e al D.Lgs. 82/2022, si basano principalmente sulle Linee guida WCAG 2.1 livello AA definite dal W3C. Questi requisiti sono suddivisi in principi fondamentali e categorie specifiche, accompagnati da criteri di successo per la verifica.

 

Principi fondamentali delle WCAG 2.1.

  1. Percepibile
    I contenuti devono essere presentati in modo che gli utenti possano percepirli attraverso i sensi disponibili (vista, udito, tatto).

    • Requisiti principali:
      • Fornire testo alternativo per le immagini e gli elementi grafici non testuali.
      • Rendere i contenuti multimediali sincronizzati (audio e video) accessibili tramite sottotitoli e trascrizioni.
      • Garantire un contrasto sufficiente tra testo e sfondo (rapporto minimo 4.5:1).
      • Offrire opzioni per ingrandire i contenuti senza perdita di funzionalità.
      • Evitare l’uso di colori come unico mezzo per trasmettere informazioni.
  2. Utilizzabile
    L’interfaccia utente e la navigazione devono essere facili da usare per tutti.

    • Requisiti principali:
      • Consentire la navigazione da tastiera senza richiedere l’uso di un mouse.
      • Assicurare che i componenti interattivi abbiano un comportamento prevedibile e coerente.
      • Gestire tempi di inattività: offrire opzioni per estendere o interrompere un’operazione temporizzata.
      • Minimizzare il rischio di crisi epilettiche, evitando contenuti lampeggianti.
  3. Comprensibile
    Gli utenti devono essere in grado di comprendere le informazioni e il funzionamento dell’interfaccia.

    • Requisiti principali:
      • Utilizzare linguaggio semplice e chiaro.
      • Fornire istruzioni comprensibili per compilare moduli e completare operazioni.
      • Garantire che i contenuti siano leggibili utilizzando i corretti marcatori semantici (es. HTML ben strutturato).
      • Assicurare che la navigazione sia consistente in tutto il sito.
  4. Robusto
    I contenuti devono essere interpretati correttamente da una vasta gamma di tecnologie assistive e browser.

    • Requisiti principali:
      • Garantire che il codice del sito segua gli standard di programmazione (es. HTML, ARIA, ecc.).
      • Supportare tecnologie assistive come lettori di schermo e tastiere specializzate.
      • Assicurare che i moduli e gli input siano etichettati correttamente.

 

Procedura di test e valutazione.

La norma EN 301 549 fornisce inoltre metodologie specifiche per verificare il rispetto dei requisiti, tra cui:

  • Test manuali: valutazioni visive o con tecnologie assistive.
  • Test automatici: utilizzo di strumenti di scansione per identificare errori comuni.
  • Valutazioni con utenti reali: coinvolgimento di persone con disabilità per verificare l’effettiva usabilità.

Altri requisiti previsti dalla EN 301 549

  • Compatibilità con dispositivi mobili: Assicurarsi che i contenuti siano completamente fruibili su schermi di varie dimensioni e che i controlli touch siano sufficientemente grandi.
  • Accessibilità dei documenti: PDF, Word e altri documenti devono essere conformi alle linee guida di accessibilità, includendo testo alternativo, marcatura strutturata e possibilità di navigazione.
  • Servizi interattivi: Le applicazioni interattive come moduli di pagamento o prenotazioni devono essere accessibili.
  • Multimedialità avanzata: Ogni contenuto multimediale deve includere descrizioni audio, sottotitoli e opzioni di pausa/riproduzione.

 

Requisiti di Accessibilità e Obblighi Previsti dalla Legge Stanca.

Oltre ai requisiti stabiliti dalla norma EN 301 549 e dalla Direttiva Europea sull’Accessibilità (EAA), il quadro normativo italiano include anche gli obblighi previsti dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, comunemente nota come Legge Stanca, aggiornata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106.

La Legge Stanca rappresenta il pilastro normativo italiano per l’accessibilità e si applica principalmente ai siti web e ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni e di altri enti specifici. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 82/2022, gli obblighi di questa legge si estendono per armonizzarsi con i requisiti europei.

Obblighi previsti dalla Legge Stanca.

  1. Ambito di applicazione
    • Si applica a:
      • Pubbliche amministrazioni.
      • Enti pubblici economici.
      • Aziende private concessionarie di servizi pubblici.
      • Aziende private che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni, in relazione a finanziamenti pubblici.
  2. Obblighi specifici
    • Conformità ai requisiti di accessibilità:
      • I siti web, le applicazioni mobili e i documenti digitali devono rispettare le Linee guida WCAG 2.1 livello AA.
    • Pubblicazione della Dichiarazione di Accessibilità:
      • Ogni sito web o applicazione deve includere una dichiarazione conforme ai requisiti della Direttiva Europea, con indicazioni sul livello di accessibilità e un modulo per segnalazioni o richieste di informazioni da parte degli utenti.
    • Monitoraggio continuo:
      • Le pubbliche amministrazioni sono tenute a eseguire controlli periodici sull’accessibilità dei propri siti e applicazioni e a pubblicarne i risultati.
    • Adeguamento dei contenuti preesistenti:
      • Anche i contenuti pubblicati prima dell’entrata in vigore della normativa devono essere resi accessibili, con priorità per i contenuti più rilevanti.
  3. Sanzioni
    • In caso di inadempimento, sono previste sanzioni amministrative, applicate principalmente ai responsabili del servizio o agli operatori economici che non rispettano i requisiti di accessibilità.
  4. Obblighi di formazione
    • Le amministrazioni devono garantire una formazione adeguata ai propri dipendenti affinché comprendano i requisiti di accessibilità e siano in grado di integrarli nei processi di progettazione e gestione dei servizi digitali.
  5. Strumenti e supporto
    • AgID (Agenzia per l’Italia Digitale):
      • È l’ente responsabile per definire le linee guida sull’accessibilità, monitorare l’applicazione delle normative e fornire supporto tecnico.
    • Strumenti di valutazione:
      • L’AgID fornisce strumenti per la valutazione automatica e manuale dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.

Integrazione con la Direttiva Europea e la EN 301 549.

Gli obblighi previsti dalla Legge Stanca si integrano con i requisiti della Direttiva Europea sull’Accessibilità e con la norma EN 301 549, estendendone l’applicazione e fornendo un quadro più dettagliato per l’Italia. In particolare:

  • I requisiti percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto delle WCAG 2.1 sono pienamente recepiti.
  • La Dichiarazione di Accessibilità e il monitoraggio sono obblighi esplicitamente richiesti.

 

Le sanzioni.
Il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, prevede sanzioni amministrative per gli operatori economici che non rispettano tali requisiti.

In particolare, l’articolo 24 del decreto stabilisce che:

  • Comma 1: Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che immette sul mercato prodotti o fornisce servizi non conformi ai requisiti di accessibilità è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro.
  • Comma 2: In caso di mancato rispetto delle misure correttive indicate dall’autorità di vigilanza o di ostacolo all’attività di controllo, l’operatore economico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è designata come l’ente responsabile della vigilanza sull’applicazione del decreto e dell’irrogazione delle sanzioni.

È fondamentale per gli operatori economici assicurarsi che i prodotti e i servizi immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 siano conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti, per evitare le sanzioni previste.

 

Esenzioni per le microimprese.

La direttiva europea sull’accessibilità (EAA) promuove l’adozione di normative sull’accessibilità da parte di tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Tuttavia, il D.Lgs. 82/2022, all’articolo 3, comma 3, prevede una deroga specifica per le microimprese, definite come segue:

  1. Definizione di microimpresa:
    • Aziende con un numero di dipendenti inferiore a 10.
    • Aziende con un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro.
  2. Significato della deroga:
    • Le microimprese non sono obbligate a rispettare i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa, in considerazione delle risorse limitate e dei costi potenzialmente onerosi per adeguarsi agli standard richiesti.
    • Questo consente alle microimprese di evitare investimenti significativi per la messa a norma di siti web, applicazioni mobili e contenuti digitali.
  3. Ambito di applicazione della deroga:
    • La deroga è valida solo se l’azienda rientra nei parametri sopra indicati. Se il numero di dipendenti o il fatturato supera tali limiti, l’obbligo di conformità diventa automatico.
    • La deroga si applica a tutti gli obblighi specificati dalla normativa sull’accessibilità digitale.
  4. Obiettivi della deroga:
    • Ridurre l’onere burocratico e finanziario per le microimprese.
    • Incoraggiare una graduale sensibilizzazione all’accessibilità senza imporre immediatamente obblighi vincolanti.

 

Esenzioni sui contenuti digitali.
Le esenzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1 del D.Lgs 82/2022 riguardano specifici contenuti digitali che non saranno obbligati a rispettare i requisiti di accessibilità fissati a partire dal 28 giugno 2025. Analizziamo ogni punto nel dettaglio:

  1. Media basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025
  • Descrizione: Si tratta di contenuti audio, video o multimediali preregistrati (ad esempio video informativi, webinar, podcast, ecc.) già pubblicati online prima della data indicata.
  • Motivazione dell’esenzione: L’adeguamento di contenuti multimediali preregistrati richiederebbe spesso una revisione completa, con costi e tempi significativi, specialmente per materiali obsoleti o poco utilizzati.
  • Limite: Solo i contenuti pubblicati prima della data indicata sono esenti; quelli creati successivamente devono essere conformi.
  1. Formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025
  • Descrizione: Include documenti come PDF, Word, Excel o PowerPoint già disponibili al pubblico prima della scadenza.
  • Motivazione dell’esenzione: La revisione di file preesistenti per renderli accessibili può essere complessa e dispendiosa, soprattutto per organizzazioni con grandi archivi di documenti.
  • Limite: I nuovi documenti pubblicati dal 28 giugno 2025 in poi dovranno seguire le linee guida sull’accessibilità.
  1. Carte e servizi di cartografia online
  • Descrizione: Le mappe e i servizi di cartografia online (ad esempio Google Maps o mappe tematiche).
  • Esenzione parziale:
    • Le mappe generiche sono esenti.
    • Le mappe per la navigazione (ad esempio mappe stradali) devono comunque fornire le informazioni essenziali in formato digitale accessibile (es. percorsi in formato testuale o alternativo).
  • Motivazione dell’esenzione: Le mappe grafiche, per loro natura, sono difficili da rendere completamente accessibili, ma le informazioni principali devono essere garantite.
  1. Contenuti di terzi non finanziati, sviluppati o controllati dall’operatore economico
  • Descrizione: Include contenuti generati da terze parti non collegati direttamente all’ente responsabile del sito o dell’applicazione (ad esempio, video di utenti caricati su una piattaforma o commenti).
  • Motivazione dell’esenzione: L’operatore non può avere il controllo sui contenuti di terzi né obbligarli a renderli accessibili.
  • Condizione: L’esenzione si applica solo se l’operatore non finanzia, sviluppa o esercita controllo sui contenuti.
  1. Contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi
  • Descrizione: Siti o applicazioni che contengono esclusivamente materiali non aggiornati o modificati dopo il 28 giugno 2025.
  • Esempi:
    • Vecchi portali o archivi storici di documenti che non vengono più utilizzati per operazioni attive.
  • Motivazione dell’esenzione: Questi contenuti non sono destinati a essere attivamente utilizzati, quindi il loro adeguamento sarebbe sproporzionato.
  • Limite: Se un contenuto viene aggiornato o modificato dopo la scadenza, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità.

 

La Direttiva EAA e il D.Lgs. 82/2022 tracciano un quadro chiaro per promuovere l’accessibilità come diritto fondamentale. La conformità non deve essere vista come un costo, ma come un investimento per il futuro, in cui tecnologia, equità e inclusività si integrano per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

 

L’Agenzia di comunicazione KooTj affianca Professionisti e Imprese nell’adeguamento di siti web ed applicazioni alle normative sull’accessibilità che entreranno in vigore a giugno del 2025.

Contatti